Semestre bianco: differenze tra le versioni

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'''Semestre bianco''' è l'espressione usata per indicare il periodo di tempo, che si identifica con gli ultimi sei mesi del mandato, durante il quale il [[Presidente della Repubblica Italiana]] non può sciogliere le [[Parlamento della Repubblica Italiana|Camere]]. La limitazione intende evitare colpi di mano da parte del Presidente della Repubblica, che sciogliendo le Camere potrebbe dilazionare l'elezione del proprio successore o addirittura sbarazzarsi di un parlamento sfavorevole alla sua rielezione.
'''Semestre bianco''' è l'espressione usata per indicare il periodo di tempo, che si identifica con gli ultimi sei mesi del mandato, durante il quale il [[Presidente della Repubblica Italiana]] non può sciogliere le [[Parlamento della Repubblica Italiana|Camere]]. La limitazione intende evitare colpi di mano da parte del Presidente della Repubblica, che sciogliendo le Camere potrebbe dilazionare l'elezione del proprio successore o addirittura sbarazzarsi di un parlamento sfavorevole alla sua rielezione.


Originariamente non erano previste eccezioni. Ma, in vista del semestre bianco di [[Francesco Cossiga]], il cui mandato sarebbe cessato il 3 luglio [[1992]] e pertanto si sovrapponeva agli ultimi mesi della [[X Legislatura della Repubblica Italiana|X Legislatura]] (che andava a naturale scadenza il 2 luglio dello stesso anno), ci si accorse del paradosso "tutto Italiano" di un Presidente che non avrebbe potuto tecnicamente sciogliere un parlamento che era a sua volta in scadenza di mandato. Di qui la modifica costituzionale del secondo comma, che permette lo scioglimento delle Camere se gli ultimi sei mesi del mandato presidenziale coincidono in tutto o in parte con quelli del mandato parlamentare.<ref>Legge costituzionale n. 1 del 4 novembre 1991</ref>
Originariamente non erano previste eccezioni. Ma, in vista del semestre bianco di [[Francesco Cossiga]], il cui mandato sarebbe cessato il 3 luglio [[1992]] e pertanto si sovrapponeva agli ultimi mesi della [[X Legislatura della Repubblica Italiana|X Legislatura]] (che andava a naturale scadenza il 2 luglio dello stesso anno), ci si accorse del paradosso di un Presidente che non avrebbe potuto tecnicamente sciogliere un parlamento che era a sua volta in scadenza di mandato. Di qui la modifica costituzionale del secondo comma, che permette lo scioglimento delle Camere se gli ultimi sei mesi del mandato presidenziale coincidono in tutto o in parte con quelli del mandato parlamentare.<ref>Legge costituzionale n. 1 del 4 novembre 1991</ref>


==Fonte giuridica==
==Fonte giuridica==

Versione delle 15:53, 15 ago 2017

Semestre bianco è l'espressione usata per indicare il periodo di tempo, che si identifica con gli ultimi sei mesi del mandato, durante il quale il Presidente della Repubblica Italiana non può sciogliere le Camere. La limitazione intende evitare colpi di mano da parte del Presidente della Repubblica, che sciogliendo le Camere potrebbe dilazionare l'elezione del proprio successore o addirittura sbarazzarsi di un parlamento sfavorevole alla sua rielezione.

Originariamente non erano previste eccezioni. Ma, in vista del semestre bianco di Francesco Cossiga, il cui mandato sarebbe cessato il 3 luglio 1992 e pertanto si sovrapponeva agli ultimi mesi della X Legislatura (che andava a naturale scadenza il 2 luglio dello stesso anno), ci si accorse del paradosso di un Presidente che non avrebbe potuto tecnicamente sciogliere un parlamento che era a sua volta in scadenza di mandato. Di qui la modifica costituzionale del secondo comma, che permette lo scioglimento delle Camere se gli ultimi sei mesi del mandato presidenziale coincidono in tutto o in parte con quelli del mandato parlamentare.[1]

Fonte giuridica

L'art.88 della Costituzione della Repubblica Italiana riporta:

«Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.»

Note

  1. ^ Legge costituzionale n. 1 del 4 novembre 1991

Voci correlate

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